In sede di conversione in legge del DL 132/2023, c.d. decreto “Proroghe Fisco” (che deve essere convertito entro il 28 novembre 2023) è stato approvato dalla Commissione Finanze del Senato un emendamento che prevede la proroga degli adempimenti e dei versamenti contributivi dei co.co.co. sportivi dell’space del dilettantismo al 30 novembre, anche in relazione al mese di competenza di ottobre 2023.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DLgs. 36/2021, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa – e i professionisti titolari di partita IVA – dell’space del dilettantismo sono iscritti alla Gestione separata INPS. Nei confronti di tali soggetti si applicano le regole ordinarie valide per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata, fatta eccezione per alcune specifiche previste dalla norma (advert esempio, la franchigia di esenzione di 5.000 euro e l’agevolazione contributiva applicabile fino al 31 dicembre 2027).
Di conseguenza, i termini di versamento dei contributi previdenziali:
– sono fissati al 16 del mese successivo a quello di riferimento (30 del mese successivo per l’invio dei dati retributivi mediante flusso UniEmens o il RASD) per i co.co.co.;
– sono quelli previsti per le imposte per i professionisti.
Tornando alle novità previste dall’emendamento in commento, mediante l’inserimento del nuovo artwork. 10-bis al DL 132/2023, si interviene sull’art. 28 comma 5 ultimo periodo del DLgs. 36/2021; quest’ultimo, nell’attuale testo in vigore, prevede una deroga per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative nell’space del dilettantismo i quali potevano essere effettuati, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, entro il 31 ottobre.
In pratica, l’attuale formulazione della disposizione prevede che le denunce contributive e i versamenti per i co.co.co. sportivi dell’space del dilettantismo potessero essere effettuati entro il 31 ottobre in relazione ai mesi di competenza da luglio a settembre 2023. Di conseguenza, il termine per il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS, relativamente al mese di competenza di ottobre, sarebbe fissato al 16 novembre, mentre il flusso UniEmens andrebbe trasmesso entro il 30 novembre (si veda “Per i co.co.co. sportivi del dilettantismo prima scadenza contributiva il 16 novembre” dell’8 novembre 2023).
Tuttavia, l’emendamento prevede la sostituzione della parola “settembre” con la parola “ottobre” e del termine del 31 ottobre con il nuovo termine del 30 novembre.
In altre parole:
– si estende il periodo oggetto di proroga, che riguarderebbe i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre;
– si prevede il differimento del termine per effettuare gli adempimenti e i versamenti relativi ai suddetti mesi, dal 31 ottobre al 30 novembre.
Nel differimento rientrerebbe pertanto la scadenza del 16 novembre dei contributi previdenziali alla Gestione separata, dovuti dai committenti per i co.co.co. dell’space del dilettantismo in relazione ai compensi del mese di ottobre.
Sulla questione è necessario però riprendere quanto riportato con la circolare INPS n. 88/2023, con cui sono state dettate le indicazioni operative sulla riforma dello sport. La circolare è stata pubblicata nella tarda serata del 31 ottobre 2023, proprio il giorno di scadenza del termine previsto dall’artwork. 28 comma 5 del DLgs. 36/2021 per i versamenti dei mesi da luglio a settembre.
La circolare non fa alcun riferimento a quanto disposto dal citato comma 5 e al termine del 31 ottobre, limitandosi esclusivamente a “consentire” il versamento dei contributi dovuti sui compensi nei mesi da luglio a settembre 2023 entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
Una volta convertito il DL 132/2023, l’Istituto di previdenza dovrà adeguarsi al nuovo dettato normativo e quindi estendere anche al mese di ottobre 2023 l’ambito applicativo della proroga e anticipare dal 31 dicembre al 30 novembre il termine per effettuare i versamenti e gli adempimenti dei mesi da luglio a ottobre.
Si ritiene comunque opportuno un ulteriore intervento chiarificatore anche in relazione all’avvicinarsi del termine del 16 novembre, relativo ai versamenti del mese di ottobre.